A cunfraterna di Marignana

 

Di pocu anu turnatu à fundà a cunfraterna di Marignana, piazzata sott’à a prutizzione di Sant’Antone. Si tratta quì di Sant’Antone u Grande, par iste loche numinatu Sant’Antone Abbate o puru Sant’Antone à u Porcu,  natu versi u 251 in Egitta. ‘Ce chì si ritirò in lu disartu, ind’ellu fù assaltu da e tintazione, par vive da arimitu. U Male pigliò parechje forme par sottumettelu à e tintazione, frà quelle u porcu ma Sant’Antone ùn cidì è sempre risistì, è ancu rese a so natura pacifica à u porcu chì da tandu divintò u so cumpagnu fidu. Era riputatu dinò d’avè u putere di varisce u male.

A statula chì si trova in ghjesgia di Marignana hè di legnu pulicromu, è data da a fin’di u 18u seculu o da u principiu di u 19u seculu. Sant'Antone Abbate hè fistatu u 17 di ghjinnaghju.

 

I statuti di a cunfraterna parenu d’esse stati scritti trà u 1860 è u 1883. Sò scritti ind’un talianu apprussimativu è anticognu (ma forse micca tandu). In particulare, si pò nutà l’adopru di a lettara –j- cù u valore d’un –i- longu o doppie : « esecutorj » ind’ì l’introitu. Istu valore ùn esiste più in talianu da assai tempu. Si nota parechji cursisisimi, è « ipercurrizzione » di ciò ch’ella cridia d’esse – à ciò chì pare - cursisisimi a ghjente. Par esempiu, à volte s’adopra a parolla « Priore » ch’hè curretta, ma suvente vene a parolla « Preore » chì pare ch’ella sia una currizzione (micca ghjustificata) di « Priore » forse cunsidarata corsa. Si pò fà a listessa rimarca par « Signore / Segnore ». Da rimarcà dinò u cursisisimu « genarali » invece di « generali » ind’ì l’articulu 12 : a forma di u rughjone hè piuttostu « ginerale » (omancu oghje), ma vera hè ch’ella si dice « gènaru » (chì par regula avaria da causà « ginarale ») è ch’ellu si dice « ginarale » in lu Sorru. Forse tandu si dicia cusì ancu in Marignana. 

 

Certe parolle si leghjenu difficiule è à un momentu datu pare ch’elli ci avessinu datu menu cura, tantu sia pà a scrittura cum’è par l’ortografia. Fatti ch’ùn hè a listessa parsona à avè scrittu tuttu. L’ultimi dui articuli, u 22 è u 23, sò stati scritti più tardi (rispittivamente in lu 1883 è in lu 1894) da altre parsone. Ùn si ponu leghje cà par pezzi.

Eccu i prima  21 articuli di i statuti :

A statula di Sant'Antone Abbate, in ghjesgia di Marignana

 

a prima pagine di i statuti di a cunfraterna

Il consiglio della confraternita della parrocchia di Marignana, sotto l’auspicio e protezzione di Sant’Antonio Abbate, riunito nella sacrestia, luogo ordinario delle sue sedute, dopo invito fattogli dal Signor Grimaldi Tommaso Priore e direttore di detta  confraternita per la regolarità e buon ordine della medesima, ha decretato, e decreta o sottomette tutto a sua Grandezza, perché i seguenti articoli siano sanzionati per essere al bisogno esecutorj. 

   
 

Art : 1  

Ogni fratello e sorella aggregato alla confraternita di Sant’Antonio abbate dovrà adempire (adempiere) ogni anno il precetto Pasquale delle confessione e della communione sotto pena di essere casso dal ruolo della fratellanza.

 

Art : 2 

Si dà per consiglio ad ogni fratello e sorella aggregato alla confraternita suddetta di Sant’Antonio abbate di accostarsi ai santissimi sacramenti nel giorno o frà ottava del protettore Sant’Antonio affinchè con la purità dell’anima conseguiscano più efficacemente per i suoi meriti le grazie del Segnore.

 

Art : 3 

Ogni fratello e sorella che per motivi fondati dovrà esentarsi dall’assistenza dei divini uffici eccettuati i giorni del protettore San’Antonio abbate, di tutti i fedeli defunti e del Venerdì Santo pagherà annualmente la tassa di trenta soldi, e chiunque fratello o sorella mancasse a una delle feste qui sopra menzionate pagherà venti soldi per ogni volta.

 

Art : 4 

Ogni fratello e sorella deve assistere a tutte le funzioni del fratello o sorella defunti e i fratelli devono essere vestiti dell’abito, divisa distentiva della confraternita e chiunque di essi si trovasse in parocchia e non intervenisse alle suddette funzioni, o chi partisse per via lontana dopo di essere spirato il fratello o la sorella defunta senza la debita licenza del Priore pagherà venti soldi e sarà al Priore la facoltà di leggere la tavola quando vuole.

 

Art : 5 

Tutto fratello che arriverà al divino ufficio dopo l’intonazione del salmo Venite exuttemus dovrà ingenocchiarsi nanti la cattedra del Priore in segno di sommissione e per scusa del suo ritardo.

 

Art : 6 

La tassa da pagarsi annualmente da ogni fratello e sorella è di soldi venti, la qual tassa deve essere pagata in danaro effettivo al massaro o siasi cassiere delle confraternita in tutto l’anno a partire dal quindici agosto ultimo al diecissetti gennaio giorno di Snt Antone abbate e chi non avesse pagato a tal epoca, il massaro darà la lista degli impagati al Preore afinchè ne faccia lectura dalla sua cattedra il girono suddetto annunciandoli che non faranno più parte della confraternita, meno che non paghessero il giorno stesso di detta lettura.

 

Art : 7 

Ogni prima domenica di mese, come pure il giorno del corpo di Cristo, il giorno di Snt Giacomo, il giorno di Snta Maria, e giorno del SntoNatale, li dovramo recitare e cantare i divini ufficj nella chiesa Parrocchiale di Snt Giacomo, e tutti i fratelli e sorelle che non assisteranno a dette prighiere pagheranno la punta di soldi due ogni qual volta mancanti ; detta punta deve essere pagata annualmente in Snt Maria, e chi oltrepasserà tre punte impagate sarà casso dal ruolo della confraternita ; Il Preore in casi urgenti potrà dare licenza ad ogni fratello o sorella che non potrà assistere ai divini ufficj, come pure tutto fratello che si presenterà ad assistere ai divini ufficj o per un fratello o sorella defunta senza essere munito dell’abito se non avrà passato i settanta anni, sarà considerato come assente, e pagherà la punta.

 

Art : 8 

Ogni fratello deve essere provveduto dell’abito di tela in filo bianca caratterisco dei fratelli di Snt Antonio abbate, e tutto quello induviduo che vorrà entrare in detta confraternita non sarà accettato, se non sarà provveduto dell’abito.

 

Art : 9 

Ogni fratello arrivato all’età di vent’uno anno dovrà vestire il suddetto abito, e nel caso d’innoservanza non farà più parte della confraternita.

 

Art : 10 

Gli eredi e confratelli che si troverrano debitori per stendardo per accompagnamento o altro debito contrattato, non pagando, il Preore è autorizato à costringere il rimborso di dette somme.

 

Art : 11 

Ogni fratello, e sorella avrà dritto alla sua morte. 1° a otto libre di cera. 2° a duodici franchi di privilegio. 3° a sette franchi in danaro rimessi agli eredi per la cascia del defunto, per farne altro uso in suo benefizio.

 

Art : 12 

Il Preore e massaro di detta confraternita devono essere cambiati ogni anno o pure rieletti se così aggrada a detta confraternita il giorno della santissima assunta ed a quel Groca parimente vi farà rendimento di conti genarali dell’un e l’altra gestione.

 

Art : 13 

Il consiglio di detta confraternita de tre in tre anni, nel giorno di Snt Rocco sedeci del mese di agosto rimesso dalle sue funzioni o rieletti nel medesimo giorno.

 

Art : 14 

Tutti coloro che dovranno essere annoverati nella confraternita di Snt Antonio Abbate pagheranno 1° fino all’età di trenta anni revoluti un franco, tanto d’un sesso che dell’altro, 2° Dall’età di trenta fino ai quaranta revoluti pagheranno franchi tre 3° dai quanranta fino ai cinquanta franchi sei, 4° dai cinquanta fino ai sessanta pagheranno franchi duodeci 5° dai sessanta fino ai settanta pagheranno franchi venti al dilà dei settanta alcuno induiduvo tanto d’un sesso che dell’altro non sarà accettato a nessun prezzo. Non saranno però ammessi gli ammalati o donne gravide non essendosi a tempo opportuno tanti gl’uni che l’altri provveduti.

 

Art : 15 

Tutto induiduo che non fà parte della confraternita di Snt Antonio e vuole avere l’honore dello stendardo con l’accompagnamento dei fratelli in Cappa pagherà franchi sei di qualunque età siasi e tutto fratello che sarà presente all’accompagnamento e non avrà il suo abitosarà sottoposto alla punta di cinque soldi e detta punta sarà pagabile come tutte l’altre che non pagandola oltrepassandone tre sarà casso.

 

Art : 16 

Gli eredi del defunto, o defunta siasi fratelli o non, sono obbligati di fare il Manipolo per il Preore.

 

Art : 17 

Ogni fratello o sorella arrivati all’età di settant’anni sono assenti dalle puntature atteso alla loro vecchiaja.

 

Art : 18 

Il consiglio di confraternita dopo di aver maturamente esaminato che in abbuso di carità mal fondata esiste da qualche tempo concirnente la cena mortuaria così detta, la sera presente il corpo del fratello, o sorella defunti col dare a mangiare ed a bevere, tutti quanti che vi intervengono ; Spiriti gl’eredi a far questo più dallo stimolo di vanità e dall’uso esistente, che dallo spirito di carità cristiana proibisce che da ora in poi non si faccia più la suddetta consueta cena sotto pena d’essere privo il fratello o la sorella anzi saranno privi dell’accompagnamento e tutt’altre funzionispettanti a detta confraternita.

 

Art : 19

Il Preore nominerà otto fratelli per vegliare il fratello defunto o serella defunta e per ivi recitare le consuete preghiere e se i suddetti otto fratelli o uno d’essi si accorgessero che gli eredi del morto continuassero a fare la consueta cena come per lo ? sono tenuti conscienziosamente a renderne di subito informato il Preore.

 

Art : 20 

Saranno dispensate di dritto dagli divini ufficj delle prime domeniche di mese e altre feste cioè « il corpo di Cristo, il giorno di Snt Giacomo, Snt Maria ed il giorno del Santo natale tutte le sorelle che avranno figli piccoli al basso d’anni tre, ma sono pure sottoposte a tutte l’altre puntature.

 

Art : 21 

I suddetti articoli dopo di essere sanzionati da sua Grandezza saranno letti dal Preore.

 

Art : 22 

Oggi 6 del mese di maggio mille otto cento ottanta tre il consiglio della confraternita di St Antonio, ha dicretato che per tutto fratello […]

 

Art : 23 

Partendo da quest’oggi, 17 gennoji 1894 ogni […]

 

Vultà à u summariu Storia è patrimoniu